Ricerca Idrocarburi e Energia Geotermica
Art. 41
Art. 41
Tutte le prestazioni professionali inerenti alla ricerca degli idrocarburi e delle forse endogene vengono normalmente compensate con tariffe a discrezione, ad eccezioni delle seguenti:
a. rilevamento geologico di superficie per il quale si rimanda agli articoli 15, 16 e 17 e relative tabelle;
b. fotogeologia, per cui si rimanda agli articoli 37, 38, 39 e 40;
c. assistenza geologica alle perforazioni, accessi ad uffici pubblici e privati, ecc., per i quali si applicano le tariffe a vacazione secondo agli articoli 12, 13 e 14.